Sommario sui Limiti per la protezione dal gas Radon

Dal 27 Agosto 2020 è in vigore il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom), aggiornato dal D.Lgs. 25 novembre 2022, n. 203.Per il radon indoor il decreto fissa dei livelli di riferimento (art. 12) e disciplina gli obblighi nei luoghi di lavoro (artt. 16–17).
Il 
Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR) 2023–2032 definisce criteri tecnici e individua, tra l’altro, “specifiche tipologie di luoghi di lavoro” (art. 16, comma 1, lettera c) e supporta l’individuazione delle aree prioritarie da parte delle Regioni (art. 11).

Livelli di riferimento concentrazione media annua (art. 12 D.Lgs. 101/2020)

Tipologia Locale Concentrazione media annua
(Bq/m
3)
Abitazioni esistenti 300
Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024 200
Luoghi di lavoro 300

Quando scatta l’obbligo della misurazione nei luoghi di lavoro (art. 16 D.Lgs. 101/2020)

  • luoghi di lavoro sotterranei;
  • luoghi di lavoro in locali semisotterranei o al piano terra nelle aree prioritarie (art. 11);
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro individuate nel PNAR;
  • stabilimenti termali.

Obblighi dell’esercente (art. 17 D.Lgs. 101/2020)

  • le misurazioni della concentrazione media annua di radon devono essere completate entro 24 mesi (con decorrenze diverse a seconda del caso);
  • se la concentrazione non supera 300 Bq/m3, l’esercente elabora e conserva per 8 anni un documento con l’esito delle misure e la valutazione delle misure correttive attuabili; ripete le misure ogni 8 anni e dopo alcuni interventi edilizi rilevanti;
  • se la concentrazione supera 300 Bq/m3, l’esercente deve adottare misure correttive per ridurre le concentrazioni, avvalendosi dell’esperto di cui all’art. 15; le misure sono completate entro 2 anni dalla relazione tecnica e verificate con nuova misurazione; successivamente le misure si ripetono con cadenza quadriennale;
  • se, nonostante le misure correttive, il valore resta sopra 300 Bq/m3, è prevista la valutazione delle dosi efficaci annue: il livello di riferimento è 6 mSv/anno (art. 12, comma 1, lettera d) e art. 17, comma 4).

Esperto in interventi di risanamento radon (art. 15 e Allegato II)

Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche dell'esperto in interventi di risanamento radon” (art. 15). I requisiti minimi sono stabiliti nell’Allegato II (come modificato dal D.Lgs. 203/2022) e includono, tra l’altro:

  • abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;
  • corsi di formazione dedicati (durata 60 ore) con verifica finale, e aggiornamento triennale (durata minima 4 ore).

Gli adempimenti in ambito lavorativo si integrano con gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08: la documentazione delle misurazioni e le relazioni tecniche costituiscono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Nota: questo contenuto è informativo e non sostituisce consulenza legale o prescrizioni delle autorità competenti.